Legal Lexikon

Tirocinio presso ONG all’estero

Tirocinio presso ONG all’estero – Definizione e inquadramento giuridico

Definizione e principi fondamentali

Un tirocinio presso organizzazioni non governative (ONG) all’estero indica una fase di formazione o di impiego di una persona che si svolge nell’ambito di un’attività per un’ONG al di fuori dello Stato d’origine. Il termine viene utilizzato in particolare in contesti giuridici, di politica dello sviluppo e delle scienze sociali, e comprende sia tirocini di breve durata sia rapporti contrattuali di più lunga durata, ad esempio nell’ambito della pratica legale obbligatoria, di tirocini universitari o del volontariato presso organizzazioni internazionali.

Le organizzazioni non governative (ONG) sono enti indipendenti che operano a livello nazionale o internazionale e perseguono tipicamente finalità di utilità pubblica, sociali o umanitarie. Il tirocinio all’estero può assumere varie forme di collaborazione, come tirocinio, volontariato o impiego temporaneo.

Basi giuridiche del tirocinio presso ONG all’estero

Riconoscimento e qualificazione secondo la normativa nazionale

Nel contesto della formazione giuridica (ad esempio durante la pratica legale in Germania) spesso si pone la questione del riconoscimento di un tirocinio presso un’ONG all’estero. Le relative basi legali sono disciplinate dai regolamenti di formazione delle amministrazioni della giustizia dei vari Länder e dai regolamenti degli istituti accademici.

Requisito centrale per il riconoscimento è spesso che l’ONG estera svolga compiti paragonabili a quelli di un ente riconosciuto interno, e che tali attività servano agli scopi formativi del tirocinio. Ciò può significare, ad esempio, che l’attività presso l’ONG presenti componenti giuridiche, amministrative o di consulenza.

Status giuridico dell’ONG nello Stato ospitante

Le organizzazioni non governative sono soggette alle norme civili e tributarie del Paese in cui hanno sede o operano. Per un funzionamento legittimo e la collaborazione con persone straniere, di norma devono essere registrate nel diritto nazionale del Paese ospitante come associazione senza scopo di lucro, fondazione o altra organizzazione dotata di personalità giuridica.

È fondamentale, ai fini dello svolgimento del tirocinio, verificare la registrazione e il riconoscimento dell’ONG nello Stato ospitante, in quanto da ciò dipende la possibilità di rilascio di attestati di tirocinio o di attività svolta, la validità legale dei contratti e la copertura assicurativa.

Aspetti di diritto di soggiorno e di lavoro

Per un tirocinio presso una ONG all’estero si applicano le norme di diritto del lavoro e di soggiorno del rispettivo Paese ospitante. A seconda dello scopo del soggiorno (tirocinio, servizio volontario, impiego) può essere necessario ottenere un permesso di lavoro o il visto appropriato. La richiesta va normalmente presentata prima dell’ingresso presso la rappresentanza diplomatica competente.

In base al diritto nazionale, può fare differenza se l’attività è non retribuita (ad es. volontariato) o retribuita; per i tirocini retribuiti, spesso si applicano requisiti più rigidi per il permesso di lavoro. Violazioni delle norme vigenti in materia di soggiorno possono compromettere sia la permanenza sia il riconoscimento dell’attività svolta.

Normative in materia assicurativa

Durante un tirocinio presso ONG all’estero, la copertura assicurativa della persona partecipante è di fondamentale importanza. A seconda dello status (ad es. studente, praticante, volontario), l’obbligo di assicurazione sociale (malattia, infortuni, pensione) può valere in patria o all’estero. Soprattutto in caso di tirocini obbligatori nell’ambito della formazione, occorre rispettare regole specifiche, come la prosecuzione dell’assicurazione nello Stato di origine o la copertura nel Paese ospitante.

È sempre consigliata la stipula di assicurazioni aggiuntive, come l’assicurazione sanitaria per l’estero, contro gli infortuni e la responsabilità civile, qualora non sia già prevista dalla struttura di invio o dal paese d’origine.

Rapporto contrattuale e struttura giuridica del lavoro

Tipologia e contenuto del rapporto di lavoro

La struttura contrattuale tra la persona operante all’estero e l’ONG è regolata in primo luogo dalla legge dello Stato ospitante. Le forme tipiche sono:

  • Contratti di tirocinio: regolano durata, mansioni, obblighi, eventuale compenso e modalità di recesso.
  • Accordi di volontariato: contengono di solito requisiti meno stringenti, ma le questioni di copertura assicurativa e obblighi devono essere ben definite.
  • Contratti di lavoro: sono soggetti alla legislazione nazionale sul lavoro e prevedono norme relative a orario di lavoro, remunerazione, tutela contro il licenziamento e altri aspetti lavorativi.

Il contenuto dei contratti dovrebbe essere conforme alle normative internazionali in materia di lavoro e tenere particolarmente conto di questioni come la responsabilità, gli obblighi di riservatezza, la compliance e la protezione dei dati personali.

Responsabilità e protezione dei dati

Nell’ambito di un tirocinio presso ONG all’estero, è particolarmente importante il rispetto delle norme internazionali e locali in materia di protezione dei dati, ad esempio per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nei progetti dell’organizzazione. Anche le disposizioni sulla responsabilità per atti od omissioni durante l’attività devono essere chiarite contrattualmente e definite nel modo più preciso possibile, per evitare futuri contenziosi legali.

Trattamento fiscale

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della retribuzione o dell’indennità nell’ambito di un tirocinio presso una ONG all’estero, sono determinanti le normative nazionali e, se del caso, le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In presenza di una convenzione tra il paese d’origine della persona e lo Stato ospitante, la disciplina su dove e se il reddito debba essere tassato può essere diversa.

Per il volontariato o i tirocini non retribuiti di norma non è dovuta alcuna tassa; invece, per le attività retribuite possono sorgere obblighi fiscali sia nello Stato ospitante sia nel Paese d’origine. L’obbligo di presentare dichiarazione e di evitare la doppia imposizione deve essere verificato prima dell’inizio del tirocinio.

Aspetti deontologici e professionali nella formazione

In particolare, nel caso della pratica obbligatoria di alcune professioni (come nel settore giuridico o amministrativo), l’ammissibilità di un tirocinio presso ONG all’estero è vincolata a requisiti deontologici nel proprio paese. Il riconoscimento ai sensi del regolamento di formazione o di esame presuppone che l’ONG consenta lo svolgimento di un’attività comparabile a quella di una sede formativa interna. A tal fine, è generalmente richiesta la presentazione di una dettagliata descrizione delle mansioni svolte e una conferma dell’organizzazione.

Sintesi e consigli pratici

Un tirocinio presso ONG all’estero è una questione giuridica complessa, soggetta all’interazione tra normative internazionali, nazionali e specifiche delle organizzazioni. Si raccomanda, prima di iniziare l’attività, di verificare accuratamente e, se necessario, documentare in particolare i seguenti punti:

  • Stato giuridico e riconoscimento dell’ONG nel Paese ospitante
  • Visto e permesso di lavoro adeguati allo status di soggiorno
  • Regolamentazione contrattuale chiara dell’attività, compresi assicurazione e protezione dei dati
  • Osservanza delle normative fiscali e previdenziali
  • Certificazione dell’attività ai fini del riconoscimento nell’ambito della formazione, degli studi o dell’apprendistato professionale

La regolamentazione giuridica di un tirocinio presso ONG all’estero richiede attenzione ai dettagli e una conoscenza approfondita delle normative nazionali e internazionali pertinenti. Un’attenta verifica dei principali aspetti legali è la base per un’esperienza all’estero presso ONG sicura dal punto di vista giuridico e di valore.

Domande frequenti

Quali sono le disposizioni di diritto del lavoro applicabili a un tirocinio presso una ONG all’estero?

Le normative in materia di diritto del lavoro per un tirocinio presso una ONG all’estero dipendono essenzialmente dal fatto che tra l’organizzazione di invio (spesso in Germania) e la/le partecipante/i esista o meno un rapporto di lavoro. Se presente, generalmente si continua ad applicare il diritto del lavoro tedesco, salvo che non siano stati presi accordi diversi o non vi siano disposizioni locali obbligatorie nel Paese di impiego (“caso di invio”). Tuttavia, nel luogo di impiego trovano regolarmente applicazione anche le norme lavorative dello Stato ospitante, ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro, salario minimo o orario di lavoro; qui vige il cosiddetto principio di territorialità. Molte ONG adottano inoltre contratti di tirocinio o di volontariato, caso in cui la tutela giuridica, ad esempio relativamente a retribuzione, orario di lavoro e copertura assicurativa, è regolata dagli accordi stipulati e dalle disposizioni locali. È giuridicamente rilevante la forma con cui viene conferito l’incarico, poiché ciò influisce su diritti come la tutela contro i licenziamenti, le ferie o la maternità. Per il puro volontariato, infine, valgono regole diverse, spesso al di fuori di un classico rapporto lavorativo.

Quali norme in materia di soggiorno devo rispettare per un tirocinio presso una ONG all’estero?

Per l’inizio di un tirocinio presso una ONG all’estero, la questione della regolarità del soggiorno è centrale. Ciò include da un lato le condizioni di ingresso (obbligo di visto o esenzione dal visto) e dall’altro la durata consentita del soggiorno e lo scopo della permanenza nel Paese ospitante. Molti Stati richiedono, in particolare per soggiorni lavorativi, ma anche per tirocini o servizi di volontariato, un visto speciale o un permesso di lavoro, anche in caso di attività non retribuita. Avviare un’attività senza i necessari permessi può comportare conseguenze gravi, come espulsione, sanzioni pecuniarie o divieto di ingresso. Occorre quindi valutare caso per caso se il tirocinio programmato sia considerato lavoro, tirocinio, volontariato o servizio volontario e quali diritti di soggiorno ne derivino. Inoltre, spesso è necessario fornire prova di assicurazione sanitaria, alloggio e risorse finanziarie sufficienti; tali requisiti variano in base al Paese e allo status.

In che misura sussiste una copertura assicurativa contro infortuni e previdenza sociale durante il tirocinio presso una ONG all’estero?

La copertura contro infortuni e la tutela previdenziale durante un tirocinio presso una ONG all’estero dipende dalla struttura giuridica del tirocinio (rapporto di lavoro, tirocinio, servizio volontario, ecc.) e dal luogo di residenza. In caso di invio, possono continuare ad applicarsi le disposizioni tedesche sulla previdenza sociale, in particolare se esiste un accordo di invio con il Paese in questione (ad es. all’interno di UE, SEE o con accordi bilaterali tra la Germania e lo Stato ospitante). In assenza di tale accordo, la copertura previdenziale (specialmente pensionistica, assicurazione sanitaria, assistenza) può decadere; in tal caso è necessario stipulare assicurazioni private. Per i tirocini autorganizzati o il volontariato, di norma non sussiste copertura legale tramite la previdenza sociale tedesca; alcune ONG offrono proprie coperture assicurative. L’assicurazione legale contro gli infortuni si applica solo nell’ambito della previdenza sociale tedesca e nel relativo ambito di validità; le missioni all’estero devono essere assicurate separatamente.

A cosa occorre prestare attenzione riguardo all’obbligo fiscale e alla tassazione durante un tirocinio all’estero presso una ONG?

Gli obblighi fiscali durante un tirocinio all’estero dipendono sia dalla cittadinanza e dal domicilio fiscale della/del partecipante, sia dai redditi percepiti durante il tirocinio. Qualora il domicilio in Germania (imposizione illimitata) persista, in linea generale il reddito mondiale va dichiarato e tassato in Germania, salvo eccezioni previste da convenzioni contro la doppia imposizione. Se si percepiscono redditi nello Stato ospitante (ad es. da retribuzione della ONG), può sorgere un obbligo fiscale anche in loco, secondo le specifiche norme di diritto tributario locale. Per le attività non retribuite non sussiste in genere obbligo di imposta. Rimborsi, prestazioni in natura o indennità devono essere valutati singolarmente ai fini fiscali. Inoltre, possono rilevare i contributi sociali e il loro trattamento fiscale; per questi aspetti è consigliabile consultare un esperto fiscale.

Quali questioni di responsabilità e conseguenze giuridiche possono sorgere nell’ambito di un tirocinio all’estero presso una ONG?

Durante un tirocinio all’estero possono sorgere in particolare questioni di responsabilità legate all’attività svolta per una ONG. La responsabilità personale dei/delle partecipanti per danni a terzi o alla ONG stessa dipende dal diritto civile locale e, se del caso, anche da norme di diritto del lavoro o penale nel Paese ospitante. È pertanto opportuno chiarire per tempo, soprattutto in caso di incarichi di responsabilità o di conduzione di progetti, la copertura contro possibili richieste di risarcimento. Molte ONG richiedono o offrono un’assicurazione di responsabilità civile per i volontari/le volontarie internazionali. Inoltre, violazioni della legge locale (ad es. permesso di lavoro, diritto di soggiorno) possono comportare conseguenze civili, penali o amministrative. Anche attività non permesse, lecite nel paese di origine ma vietate nel paese ospitante, possono causare notevoli problemi. Per i minorenni, infine, valgono specifiche disposizioni di tutela sia secondo il diritto tedesco che quello internazionale.

Quali sono i requisiti minimi legali dei contratti per un tirocinio presso una ONG all’estero?

Al fine di garantire la validità legale e la tutela di entrambe le parti, è raccomandabile redigere un contratto scritto anche per i tirocini presso ONG all’estero. Tale contratto deve almeno contenere la tipologia e la durata dell’attività, regolamentazioni su orario di lavoro, retribuzione (se prevista), questioni assicurative, responsabilità, modalità di risoluzione e foro competente. Il contratto deve essere conforme alla normativa sia dello Stato ospitante sia del Paese d’origine. Possono inoltre sussistere specifici requisiti ai sensi delle leggi locali (ad es. salario minimo, durata dell’orario di lavoro) e degli accordi internazionali. In assenza di un contratto, la situazione giuridica può risultare poco chiara e comportare problemi in caso di controversie su diritti, responsabilità e coperture assicurative. Per minorenni o persone particolarmente vulnerabili devono essere rispettate ulteriori disposizioni, come i consensi dei genitori o specifiche misure di tutela.

Quali sono le disposizioni in materia di protezione dei dati durante un tirocinio presso una ONG all’estero?

L’impiego internazionale può comportare il trattamento di dati personali (ad es. dati dei partecipanti, dati dei pazienti in progetti sanitari) sia nel paese di origine che in quello ospitante. Se i dati vengono trasferiti dall’UE a una ONG all’estero, si applica il GDPR: il trasferimento dei dati richiede un livello di protezione adeguato, garantito tramite decisione di adeguatezza della Commissione UE, clausole contrattuali standard o consenso esplicito dell’interessato/a. In loco, si applicano inoltre le leggi nazionali sulla protezione dei dati, che possono offrire un livello di tutela diverso. Le ONG devono effettuare un cosiddetto “data mapping” e, se necessario, una valutazione dei rischi; la mancata osservanza può portare a sanzioni amministrative e richieste di risarcimento danni. Particolarmente sensibile è il trattamento dei dati sanitari o di gruppi vulnerabili, per i quali è richiesto un livello di protezione ulteriormente elevato.